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Pignoramento Immobiliare su Immobile Donato: Diversi Casi! 67° Podcast
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Quando si hanno dei debiti che non si riescono a coprire e ci si vuole spogliare dei propri beni, in particolare della casa, bisogna fare attenzione ad effettuare una donazione.
Gli immobili donati, infatti, se il donante ha contratto debiti prima della donazione possono essere pignorati e successivamente messi all’asta. Ecco in quali casi:
Donazione immobile ai figli:
Per effettuare una donazione dell’immobile ai figli serve un notaio, ma fino a un milione di euro non si pagano imposte sulla donazione. Ciò che deve essere pagato è l’onorario del notaio, l’imposta di registro e l’imposta catastale che, se per il beneficiario è prima casa, sono nella misura di 200 euro ciascuna, altrimenti ammontano al 2% e all’1%.
Nel primo anno la donazione può essere attaccata dai creditori: se entro 12 mesi dal rogito un creditore iscrive nei pubblici registri immobiliari l’atto di pignoramento immobiliare, può sottoporre ad esecuzione forzata il bene donato nonostante questo sia già stato trasferito al figlio.
Dopo il primo anno e nei successivi quattro anni (per un totale di cinque anni dal rogito), il creditore può difendersi dimostrando che la donazione è stata effettuata solo per un intento fraudolento. Per farlo deve avviare la cosiddetta azione revocatoria: si tratta di una causa in tribunale. Per dimostrare che il debitore, nel momento in cui ha intestato la casa al figlio, voleva frodare il creditore è sufficiente provare che il debitore, oltre all’immobile donato, non aveva altri beni intestati e “utilmente” pignorabili, ossia di valore tale da consentire al creditore di recuperare i propri soldi. Il creditore, infine, può dimostrare che la donazione è fittizia se nell’immobile continua a vivere il donante e in essa tutte le utenze sono a lui intestate. In tal caso eserciterà l’azione di simulazione assoluta che, a differenza della revocatoria, non ha termini di “scadenza”.
Se il creditore non è un privato, ma l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si può configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In questo caso il debito si deve riferire alle imposte sui redditi e deve superare almeno 50.000 euro.
Pignoramento immobiliare in caso di fondo patrimoniale:
Il legislatore garantisce l’impignorabilità dei beni messi in un fondo patrimoniale, salvo che per i debiti contratti per esigenze familiari. La giurisprudenza equipara il fondo patrimoniale all’atto di donazione. Quindi nel primo anno il creditore può pignorare l’immobile e nei quattro successivi può invece esperire l’azione revocatoria. La Cassazione, con la sentenza n. 41704/18, ha stabilito che rischia una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi costruisce un fondo patrimoniale con la nuda proprietà degli immobili, se ha il chiaro intento di sottrarli alla riscossione esattoriale.
Pignoramento immobile intestato alla moglie dopo la separazione:
Ci può essere anche il caso in cui moglie e marito fingano una separazione e magari lei rinunci al mantenimento in cambio dell’intestazione della casa. In questo modo i creditori non potranno più pignorarla. Ma attenzione. Innanzitutto, se un domani la coppia si dovesse davvero dividere, l’immobile sarebbe ormai di proprietà dell’altro. In secondo luogo, molti giudici sono riusciti a ravvisare l’intento simulatorio dell’atto di separazione, revocandolo anche in questo caso.
Ascolta l'audio per avere info maggiori su questo argomento.
Approfondisci leggendo, guardando ed ascoltando direttamente andando sul blog >>> www.antonioleone.net
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Gli immobili donati, infatti, se il donante ha contratto debiti prima della donazione possono essere pignorati e successivamente messi all’asta. Ecco in quali casi:
Donazione immobile ai figli:
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Nel primo anno la donazione può essere attaccata dai creditori: se entro 12 mesi dal rogito un creditore iscrive nei pubblici registri immobiliari l’atto di pignoramento immobiliare, può sottoporre ad esecuzione forzata il bene donato nonostante questo sia già stato trasferito al figlio.
Dopo il primo anno e nei successivi quattro anni (per un totale di cinque anni dal rogito), il creditore può difendersi dimostrando che la donazione è stata effettuata solo per un intento fraudolento. Per farlo deve avviare la cosiddetta azione revocatoria: si tratta di una causa in tribunale. Per dimostrare che il debitore, nel momento in cui ha intestato la casa al figlio, voleva frodare il creditore è sufficiente provare che il debitore, oltre all’immobile donato, non aveva altri beni intestati e “utilmente” pignorabili, ossia di valore tale da consentire al creditore di recuperare i propri soldi. Il creditore, infine, può dimostrare che la donazione è fittizia se nell’immobile continua a vivere il donante e in essa tutte le utenze sono a lui intestate. In tal caso eserciterà l’azione di simulazione assoluta che, a differenza della revocatoria, non ha termini di “scadenza”.
Se il creditore non è un privato, ma l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si può configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In questo caso il debito si deve riferire alle imposte sui redditi e deve superare almeno 50.000 euro.
Pignoramento immobiliare in caso di fondo patrimoniale:
Il legislatore garantisce l’impignorabilità dei beni messi in un fondo patrimoniale, salvo che per i debiti contratti per esigenze familiari. La giurisprudenza equipara il fondo patrimoniale all’atto di donazione. Quindi nel primo anno il creditore può pignorare l’immobile e nei quattro successivi può invece esperire l’azione revocatoria. La Cassazione, con la sentenza n. 41704/18, ha stabilito che rischia una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi costruisce un fondo patrimoniale con la nuda proprietà degli immobili, se ha il chiaro intento di sottrarli alla riscossione esattoriale.
Pignoramento immobile intestato alla moglie dopo la separazione:
Ci può essere anche il caso in cui moglie e marito fingano una separazione e magari lei rinunci al mantenimento in cambio dell’intestazione della casa. In questo modo i creditori non potranno più pignorarla. Ma attenzione. Innanzitutto, se un domani la coppia si dovesse davvero dividere, l’immobile sarebbe ormai di proprietà dell’altro. In secondo luogo, molti giudici sono riusciti a ravvisare l’intento simulatorio dell’atto di separazione, revocandolo anche in questo caso.
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Gli immobili donati, infatti, se il donante ha contratto debiti prima della donazione possono essere pignorati e successivamente messi all’asta. Ecco in quali casi:
Donazione immobile ai figli:
Per effettuare una donazione dell’immobile ai figli serve un notaio, ma fino a un milione di euro non si pagano imposte sulla donazione. Ciò che deve essere pagato è l’onorario del notaio, l’imposta di registro e l’imposta catastale che, se per il beneficiario è prima casa, sono nella misura di 200 euro ciascuna, altrimenti ammontano al 2% e all’1%.
Nel primo anno la donazione può essere attaccata dai creditori: se entro 12 mesi dal rogito un creditore iscrive nei pubblici registri immobiliari l’atto di pignoramento immobiliare, può sottoporre ad esecuzione forzata il bene donato nonostante questo sia già stato trasferito al figlio.
Dopo il primo anno e nei successivi quattro anni (per un totale di cinque anni dal rogito), il creditore può difendersi dimostrando che la donazione è stata effettuata solo per un intento fraudolento. Per farlo deve avviare la cosiddetta azione revocatoria: si tratta di una causa in tribunale. Per dimostrare che il debitore, nel momento in cui ha intestato la casa al figlio, voleva frodare il creditore è sufficiente provare che il debitore, oltre all’immobile donato, non aveva altri beni intestati e “utilmente” pignorabili, ossia di valore tale da consentire al creditore di recuperare i propri soldi. Il creditore, infine, può dimostrare che la donazione è fittizia se nell’immobile continua a vivere il donante e in essa tutte le utenze sono a lui intestate. In tal caso eserciterà l’azione di simulazione assoluta che, a differenza della revocatoria, non ha termini di “scadenza”.
Se il creditore non è un privato, ma l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si può configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In questo caso il debito si deve riferire alle imposte sui redditi e deve superare almeno 50.000 euro.
Pignoramento immobiliare in caso di fondo patrimoniale:
Il legislatore garantisce l’impignorabilità dei beni messi in un fondo patrimoniale, salvo che per i debiti contratti per esigenze familiari. La giurisprudenza equipara il fondo patrimoniale all’atto di donazione. Quindi nel primo anno il creditore può pignorare l’immobile e nei quattro successivi può invece esperire l’azione revocatoria. La Cassazione, con la sentenza n. 41704/18, ha stabilito che rischia una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi costruisce un fondo patrimoniale con la nuda proprietà degli immobili, se ha il chiaro intento di sottrarli alla riscossione esattoriale.
Pignoramento immobile intestato alla moglie dopo la separazione:
Ci può essere anche il caso in cui moglie e marito fingano una separazione e magari lei rinunci al mantenimento in cambio dell’intestazione della casa. In questo modo i creditori non potranno più pignorarla. Ma attenzione. Innanzitutto, se un domani la coppia si dovesse davvero dividere, l’immobile sarebbe ormai di proprietà dell’altro. In secondo luogo, molti giudici sono riusciti a ravvisare l’intento simulatorio dell’atto di separazione, revocandolo anche in questo caso.
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Donazione immobile ai figli:
Per effettuare una donazione dell’immobile ai figli serve un notaio, ma fino a un milione di euro non si pagano imposte sulla donazione. Ciò che deve essere pagato è l’onorario del notaio, l’imposta di registro e l’imposta catastale che, se per il beneficiario è prima casa, sono nella misura di 200 euro ciascuna, altrimenti ammontano al 2% e all’1%.
Nel primo anno la donazione può essere attaccata dai creditori: se entro 12 mesi dal rogito un creditore iscrive nei pubblici registri immobiliari l’atto di pignoramento immobiliare, può sottoporre ad esecuzione forzata il bene donato nonostante questo sia già stato trasferito al figlio.
Dopo il primo anno e nei successivi quattro anni (per un totale di cinque anni dal rogito), il creditore può difendersi dimostrando che la donazione è stata effettuata solo per un intento fraudolento. Per farlo deve avviare la cosiddetta azione revocatoria: si tratta di una causa in tribunale. Per dimostrare che il debitore, nel momento in cui ha intestato la casa al figlio, voleva frodare il creditore è sufficiente provare che il debitore, oltre all’immobile donato, non aveva altri beni intestati e “utilmente” pignorabili, ossia di valore tale da consentire al creditore di recuperare i propri soldi. Il creditore, infine, può dimostrare che la donazione è fittizia se nell’immobile continua a vivere il donante e in essa tutte le utenze sono a lui intestate. In tal caso eserciterà l’azione di simulazione assoluta che, a differenza della revocatoria, non ha termini di “scadenza”.
Se il creditore non è un privato, ma l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si può configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In questo caso il debito si deve riferire alle imposte sui redditi e deve superare almeno 50.000 euro.
Pignoramento immobiliare in caso di fondo patrimoniale:
Il legislatore garantisce l’impignorabilità dei beni messi in un fondo patrimoniale, salvo che per i debiti contratti per esigenze familiari. La giurisprudenza equipara il fondo patrimoniale all’atto di donazione. Quindi nel primo anno il creditore può pignorare l’immobile e nei quattro successivi può invece esperire l’azione revocatoria. La Cassazione, con la sentenza n. 41704/18, ha stabilito che rischia una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi costruisce un fondo patrimoniale con la nuda proprietà degli immobili, se ha il chiaro intento di sottrarli alla riscossione esattoriale.
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Ci può essere anche il caso in cui moglie e marito fingano una separazione e magari lei rinunci al mantenimento in cambio dell’intestazione della casa. In questo modo i creditori non potranno più pignorarla. Ma attenzione. Innanzitutto, se un domani la coppia si dovesse davvero dividere, l’immobile sarebbe ormai di proprietà dell’altro. In secondo luogo, molti giudici sono riusciti a ravvisare l’intento simulatorio dell’atto di separazione, revocandolo anche in questo caso.
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